(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identita' etnica e storica della comunita' regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.