(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione
e sviluppo della lingua e della  cultura  friulane  quali  componenti
essenziali dell'identita' etnica e storica della comunita' regionale,
con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta
alla realizzazione di tale politica.