(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5
                         del 20 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n.  49
"Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi alle  imprese
artigiane".
  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995
n. 49 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  30  per  cento  del  contributo  assegnato ad ogni singolo
progetto e' erogato all'inizio della sua realizzazione; la  rimanenza
e' erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione
delle  spese  accompagnata  da una relazione sui risultati conseguiti
dal progetto".