(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 20 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi alle imprese artigiane". 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 e' sostituito dal seguente: "1. Il 30 per cento del contributo assegnato ad ogni singolo progetto e' erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza e' erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dal progetto".