(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5
                         del 20 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5
"Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato ''Alta Via
dei Monti Liguri'' e disciplina delle relative attrezzature".
  1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale
25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico
denominato  "Alta  Via  dei Monti Liguri" e disciplina delle relative
attrezzature) e' cosi' sostituita:
   "d)  la  formulazione  di  proposte  per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione del percorso e delle strutture ricettive dell'Alta Via
dei Monti Liguri agli enti competenti in materia".
  2. Il comma 3 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "3.  In particolare l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri redige
ed aggiorna annualmente una proposta di programma  che  individua  le
iniziative  e  gli  interventi per la manutenzione e il miglioramento
dell'itinerario, il potenziamento dei posti tappa, la promozione e la
valorizzazione del percorso".
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 e' inserito il seguente comma:
  "4. La proposta di programma e'  trasmessa  alla  Giunta  regionale
entro il 30 aprile".