(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 20 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 "Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato ''Alta Via dei Monti Liguri'' e disciplina delle relative attrezzature". 1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) e' cosi' sostituita: "d) la formulazione di proposte per il miglioramento e la valorizzazione del percorso e delle strutture ricettive dell'Alta Via dei Monti Liguri agli enti competenti in materia". 2. Il comma 3 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "3. In particolare l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri redige ed aggiorna annualmente una proposta di programma che individua le iniziative e gli interventi per la manutenzione e il miglioramento dell'itinerario, il potenziamento dei posti tappa, la promozione e la valorizzazione del percorso". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 e' inserito il seguente comma: "4. La proposta di programma e' trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile".