(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale e di pianificazione del territorio, promuove la rilocalizzazione e riqualificazione degli impianti produttivi che presentino situazini critiche dal punto di vista ambientale. 2. Le modalita' di rilocalizzazione, su aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei disposti dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" come da ultimo modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, sono definite da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 56/1977, come da ultimo modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 61.