(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 10 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione, nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia
ambientale   e   di   pianificazione   del  territorio,  promuove  la
rilocalizzazione e riqualificazione  degli  impianti  produttivi  che
presentino situazini critiche dal punto di vista ambientale.
  2.  Le  modalita'  di  rilocalizzazione,  su  aree per insediamenti
produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto
dei disposti dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre  1977,
n. 56 "Tutela ed uso del suolo" come da ultimo modificato dalla legge
regionale  27  dicembre  1991,  n.  70,  sono definite da convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 53 della  legge  regionale  56/1977,
come  da  ultimo modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n.
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