(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 10 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento degli
operatori per le  attivita'  sportive  e  fisico-motorie  avvalendosi
della  collaborazione  dell'Universita',  dell'Istituto  Superiore di
Educazione Fisica (ISEF), del Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(CONI),   degli   Enti   di  promozione  sportiva  e  di  altri  Enti
qualificati, ai sensi e nei limiti di quanto  previsto  dall'articolo
35  e  dall'articolo  56,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.  616.