(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori per le attivita' sportive e fisico-motorie avvalendosi della collaborazione dell'Universita', dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli Enti di promozione sportiva e di altri Enti qualificati, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 35 e dall'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.