(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14
                         del 30 marzo 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Istituzione di posti a tempo parziale
            presso gli enti locali e relativa disciplina
 
  1. In deroga  alla  vigente  normativa  statale,  gli  enti  locali
siciliani  possono  istituire, per l'espletamento delle funzioni loro
trasferite, posti a "tempo parziale".
  2.  Nel  caso  di cui al comma 1, il limite del 20 per cento di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n.  22
e' incrementato fino alla misura massima del 40 per cento.
  3. Nell'applicazione  dell'articolo  57  della  legge  regionale  1
settembre  1993, n. 25 dovra' tenersi conto delle modifiche apportate
alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, ai sensi del comma 2.
  4. Con successivo decreto dell'Assessore per gli  enti  locali,  da
emanare  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, verranno disciplinate le modalita' applicative delle norme  di
cui al presente articolo.