(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 30 marzo 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione di posti a tempo parziale presso gli enti locali e relativa disciplina 1. In deroga alla vigente normativa statale, gli enti locali siciliani possono istituire, per l'espletamento delle funzioni loro trasferite, posti a "tempo parziale". 2. Nel caso di cui al comma 1, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 e' incrementato fino alla misura massima del 40 per cento. 3. Nell'applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dovra' tenersi conto delle modifiche apportate alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, ai sensi del comma 2. 4. Con successivo decreto dell'Assessore per gli enti locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalita' applicative delle norme di cui al presente articolo.