(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 2 aprile 1996) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche; Visto l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26; Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si e' espresso nelle adunanze del 14 novembre 1995 e del 16 gennaio 1996, con parere n. 582/95; Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1996, n. 22, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente "Ulteriori modifiche integrazioni dell'art. 4 della legge regionale 1993, n. 3 successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straodinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilita'. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso societa' a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi"; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Disposizioni generali 1. Con il presente provvedimento sono emanate, a sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle societa' a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge. 2. Gli Assessori regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette societa' a partecipazione pubblica, con le modalita' procedurali stabilite nel successivo articolo 2. 3. La Giunta regionale, con le forme previste nel comma 4 del successivo articolo 2, assicura il coordinamento delle attivita' dei singoli rami dell'Amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.