(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15
                         del 2 aprile 1996)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;
  Viste  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,
n. 2 e successive integrazioni e modifiche;
  Visto l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
  Udito il Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la  Regione
siciliana  che  si  e' espresso nelle adunanze del 14 novembre 1995 e
del 16 gennaio 1996, con parere n. 582/95;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio  1996,  n.
22,  che  approva  il regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7,
della legge regionale 4 aprile 1995, n.  26,  concernente  "Ulteriori
modifiche  integrazioni dell'art. 4 della legge regionale 1993, n.  3
successive  modifiche,  concernente  norme  per  l'utilizzazione   di
lavoratori  beneficiari  di  interventi  straodinari  di integrazione
salariale in progetti di pubblica utilita'. Misure volte  a  favorire
il reimpiego dei medesimi lavoratori presso societa' a partecipazione
pubblica per la gestione di pubblici servizi";
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
  1.   Con   il   presente   provvedimento   sono  emanate,  a  sensi
dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 4 aprile 1995, n.  26,
le  direttive  concernenti  la costituzione, da parte della Regione e
degli enti ed istituti  pubblici  comunque  denominati  sottoposti  a
vigilanza  e/o  tutela  della stessa, delle societa' a partecipazione
pubblica previste dalla medesima legge.
  2. Gli Assessori regionali, ciascuno per i  settori  di  rispettiva
competenza,  d'intesa  con  la  GEPI, anche per il tramite della NOVA
s.p.a.,  promuovono  le  iniziative  volte  alla  costituzione  delle
suddette   societa'  a  partecipazione  pubblica,  con  le  modalita'
procedurali stabilite nel successivo articolo 2.
  3. La Giunta regionale, con le  forme  previste  nel  comma  4  del
successivo  articolo 2, assicura il coordinamento delle attivita' dei
singoli rami dell'Amministrazione regionale nella materia oggetto del
presente regolamento.