(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15-bis dell'11 marzo 1996) IL CONSIGLIO DI REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 e' abrogato e cosi' sostituito: "2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia, compresi gli atti fondamentali sottoposti alla disciplina di cui all'art. 12, sotto il profilo della legittimita' contabile ed amministrativa"; 2. Il sesto comma dell'art. 7 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 e' soppresso e cosi' sostituito; "6. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio e fatta eccezione per gli atti fondamentali, sottoposti alla desciplina di cui all'art. 12, gli atti amministrativi dell'Agenzia divengono esecutivi decorso il termine de cui al 3 comma".