(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15-bis
                         dell'11 marzo 1996)
 
                      IL CONSIGLIO DI REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 e'
abrogato e cosi' sostituito:
   "2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi
dell'Agenzia,  compresi  gli  atti   fondamentali   sottoposti   alla
disciplina  di  cui  all'art. 12, sotto il profilo della legittimita'
contabile ed amministrativa";
  2. Il sesto comma dell'art. 7 della L.R. 10 giugno 1993  n.  37  e'
soppresso e cosi' sostituito;
  "6.  Salvo  l'adeguamento  totale  o parziale alle osservazioni del
Collegio e fatta eccezione per gli atti fondamentali, sottoposti alla
desciplina di cui all'art. 12, gli atti  amministrativi  dell'Agenzia
divengono esecutivi decorso il termine de cui al 3 comma".