(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18-bis del 27 marzo 1996) IL CONSIGLIO DI REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Natura e finalita' del Bollettino ufficiale 1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente. 2. Con la pubblicazione di cui al comma del presente articolo la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione, in conformita' al dettato dell'art. 72 dello Statuto e alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonche' in attuazione degli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9. 3. La Regione Toscana, per attuare in maniera compiuta gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, promuove lo sviluppo ed il potenziamento dell'uso di strumenti informatici e telematici per la elaborazione e deffusione del Bollettino.