(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18-bis
                         del 27 marzo 1996)
 
                      IL CONSIGLIO DI REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Natura e finalita' del Bollettino ufficiale
 
  1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana  e'  lo  strumento
legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti
in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di
conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.
  2.  Con  la  pubblicazione di cui al comma del presente articolo la
Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione, in
conformita' al dettato dell'art. 72 dello Statuto e alle disposizioni
della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonche' in attuazione degli articoli
42 e 43 della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9.
  3.  La  Regione  Toscana,  per  attuare  in  maniera  compiuta  gli
obiettivi  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo, promuove lo
sviluppo ed il potenziamento  dell'uso  di  strumenti  informatici  e
telematici per la elaborazione e deffusione del Bollettino.