(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19
                         del 29 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  l'attivita' contrattuale della
Regione Toscana finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi.
  2. Per le acquisizioni di forniture, compresi i necessari lavori di
installazione,  e  di  servizi  di  importo  pari   o   superiore   a
200.000-ECU,  oneri  fiscali  escluso, le disposizioni della presente
legge si applicano in quanto compatibili con le norme  comunitarie  e
le relative norme statali di recepimento.
  3.  Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, e
28  della  presente  legge  si   applicano   altresi'   all'attivita'
contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori pubblici.