(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 29 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. La presente legge disciplina l'attivita' contrattuale della Regione Toscana finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi. 2. Per le acquisizioni di forniture, compresi i necessari lavori di installazione, e di servizi di importo pari o superiore a 200.000-ECU, oneri fiscali escluso, le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le norme comunitarie e le relative norme statali di recepimento. 3. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, e 28 della presente legge si applicano altresi' all'attivita' contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori pubblici.