(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20-ter del 20 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Azione di recupero dei crediti 1. La Regione, a seguito di accordo transattivo con il sistema bancario relativamente alle obbligazioni fidejussorie a suo tempo assunte dal Fondo Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della legge regionle 30 maggio 1994 n. 41 cosi' come modificata dall'art. 6 della legge regionale del 16 agosto 1995 n. 88, esercita l'azione di regresso nei confronti dei debitori principali, nonche' contro gli eventuali coogaranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice. 2. L'azione di recupero deve tendere al rientro dell'esborso finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione, tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della funzionalita' delle strutture. 3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti gia' maturati a seguito di accordi transattivi gia' sottoscritti e per quelli che troveranno successiva realizzazione. 4. La presente legge si applica inoltre per i crediti maturati o che matureranno a seguito del rimborso da parte della Regione delle obbligazioni del Fondo regionale di Garanzia - sezione fidejussoria.