(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20-ter
                         del 20 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Azione di recupero dei crediti
 
  1.  La  Regione,  a  seguito  di accordo transattivo con il sistema
bancario relativamente alle obbligazioni  fidejussorie  a  suo  tempo
assunte  dal  Fondo  Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della
legge regionle 30 maggio 1994 n. 41 cosi' come  modificata  dall'art.
6  della  legge regionale del 16 agosto 1995 n. 88, esercita l'azione
di regresso nei confronti dei debitori principali, nonche' contro gli
eventuali coogaranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle
garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice.
  2. L'azione  di  recupero  deve  tendere  al  rientro  dell'esborso
finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione,
tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della
funzionalita' delle strutture.
  3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti gia'
maturati  a  seguito  di  accordi transattivi gia' sottoscritti e per
quelli che troveranno successiva realizzazione.
  4. La presente legge si applica inoltre per i  crediti  maturati  o
che  matureranno  a seguito del rimborso da parte della Regione delle
obbligazioni del Fondo regionale di Garanzia - sezione fidejussoria.