(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 198 marzo 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Premesso  che  il  complesso degli impianti a fune attivati sul
territorio della provincia opera in regime di concessione sulla  base
dei principi fissati dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n.  87,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  in  attuazione della
competenza primaria assegnatale  dall'articolo  8  dello  statuto  di
autonomia,  e  che  le  imprese  concessionarie  svolgono un servizio
pubblico  nell'interesse   generale,   la   Giunta   provinciale   e'
autorizzata  a  concedere contributi in conto capitale, diversificati
per gli specifici  interventi,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti nel regolamento di esecuzione:
   a)  per  la  realizzazione  di nuove linee di trasporto di persone
mediante impianti funiviari aerei o finicolari terrestri su rotaia  o
tappeti mobili o sciovie;
   b)  per il miglioramento qualitativo, l'aggiornamento tecnologico,
anche parziale, o per l'aumento di potenzialita' oraria di linee
 esistenti;
   c) per tutti gli investimenti per sostituzioni rese necessarie sia
dall'esito delle verifiche, ivi compresi i relativi  costi,  previste
dalla  normativa  tecnica  vigente, sia dalle valutazioni del tecnico
responsabile dell'impianto;
   d) per il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei  sistemi
destinati alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio.
  2.  La  misura massima del contributo, determinato come percentuale
della spesa amminssibile, e' stabilita come segue:
   a) Nel novanta per cento per funivie  bifune  a  va  e  vieni  che
rivestono  particolare  importanza  sociale in quanto di collegamento
fra centi abitati. Sono ammessi a contributo anche gli interventi  di
rinnovamento  e di ristrutturazione delle opere edili, con i relativi
impianti tecnologici, resi obbligatori in base alla vigente normativa
o  ritenuti  necessati  per  aumentare  la  sicurezza  e   migliorare
l'efficienza funzionale;
   b) nel quarantacinue per cento per funicolari terrestri su rotaia,
finivie  bifune o monofune a collegamento permanente o temporaneo dei
veicoli nonche' per tappeti mobili;
   c) nel quarantacinque  per  cento  per  apparecchiature  destinate
all'emissione   ed  alla  lettura  dei  titoli  di  viaggio  ed  alla
conseguente suddivisione delle  spettanze  economiche  tra  le  varie
imprese funiviarie;
   d)  nel  cinquanta  per  cento  per  le  sciovie singole, di norma
isolate e non collegate con altri impianti di risalita, che rivestono
rilevanza per fini socioeducativi e ritenute di particolare  utilita'
per la popolazione locale perche' in grado di intrgrare sensibilmente
nel   periodo  invernale  le  infrastrutture  sportivo-rireative  ivi
esistenti;
  e) nel trenta per  cento  per  le  sciovie  non  contemplate  nella
lettera d).
  3.  I  contributi  di  cui  al  comma  2,  lettere a), b) e c) sono
stanzziati, suddivisi in parti uguali, in tre  esercizi  consecutivi;
quelli di cui alle lettere d) ed e) su un unico esercizio.
  4.    Per  gli investimenti di cui al comma 2, lettera b) e lettera
d), la Giunta provinciale puo'  aumentare  l'aliquota  di  contributo
fino  ad  ulteriori  trenta  punti  percentuali  qualora l'iniziativa
rivesta rilevante interesse pubblico  ovvero  quando  costituisca  un
organico  sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed
i centri abitati, nonche' laddove l'iniziativa  richieda  particolari
soluzioni   tecnologiche   specialmente   al  fine  di  una  rigorosa
salvaguardia ambientale.
  5. I contributi di  cui  al  comma  1  possono  essere  concessi  a
condizione   che   il   tracciato   delle  linee  si  svolga,  almeno
prevalentemente, nel territorio provinciale; essi non sono cumulabili
con  altre  provvidenze,  covvenzioni  o  agenolazioni  pubbliche  di
qualunque genere.
  6.  All'atto  di  erogazione  della  prima  oppure  unica  rata  di
contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici ed i destinatari
delle agevolazioni finanziarie per l'acquisto di  apparecchiature  di
emissioni   e  lettura  dei  titoli  di  viaggio,  devono  dimostrare
l'avvenuto  apporto  di  capitale  proprio  per   in   importo   pari
all'ottanta per cento del contributo concesso.