(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 198 marzo 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Premesso che il complesso degli impianti a fune attivati sul territorio della provincia opera in regime di concessione sulla base dei principi fissati dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione della competenza primaria assegnatale dall'articolo 8 dello statuto di autonomia, e che le imprese concessionarie svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale, la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, diversificati per gli specifici interventi, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento di esecuzione: a) per la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante impianti funiviari aerei o finicolari terrestri su rotaia o tappeti mobili o sciovie; b) per il miglioramento qualitativo, l'aggiornamento tecnologico, anche parziale, o per l'aumento di potenzialita' oraria di linee esistenti; c) per tutti gli investimenti per sostituzioni rese necessarie sia dall'esito delle verifiche, ivi compresi i relativi costi, previste dalla normativa tecnica vigente, sia dalle valutazioni del tecnico responsabile dell'impianto; d) per il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi destinati alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio. 2. La misura massima del contributo, determinato come percentuale della spesa amminssibile, e' stabilita come segue: a) Nel novanta per cento per funivie bifune a va e vieni che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centi abitati. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di rinnovamento e di ristrutturazione delle opere edili, con i relativi impianti tecnologici, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessati per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza funzionale; b) nel quarantacinue per cento per funicolari terrestri su rotaia, finivie bifune o monofune a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli nonche' per tappeti mobili; c) nel quarantacinque per cento per apparecchiature destinate all'emissione ed alla lettura dei titoli di viaggio ed alla conseguente suddivisione delle spettanze economiche tra le varie imprese funiviarie; d) nel cinquanta per cento per le sciovie singole, di norma isolate e non collegate con altri impianti di risalita, che rivestono rilevanza per fini socioeducativi e ritenute di particolare utilita' per la popolazione locale perche' in grado di intrgrare sensibilmente nel periodo invernale le infrastrutture sportivo-rireative ivi esistenti; e) nel trenta per cento per le sciovie non contemplate nella lettera d). 3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono stanzziati, suddivisi in parti uguali, in tre esercizi consecutivi; quelli di cui alle lettere d) ed e) su un unico esercizio. 4. Per gli investimenti di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), la Giunta provinciale puo' aumentare l'aliquota di contributo fino ad ulteriori trenta punti percentuali qualora l'iniziativa rivesta rilevante interesse pubblico ovvero quando costituisca un organico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonche' laddove l'iniziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale. 5. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato delle linee si svolga, almeno prevalentemente, nel territorio provinciale; essi non sono cumulabili con altre provvidenze, covvenzioni o agenolazioni pubbliche di qualunque genere. 6. All'atto di erogazione della prima oppure unica rata di contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici ed i destinatari delle agevolazioni finanziarie per l'acquisto di apparecchiature di emissioni e lettura dei titoli di viaggio, devono dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per in importo pari all'ottanta per cento del contributo concesso.