(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 34
                          del 5 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli
alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende
municipalizzate  dipendenti  dagli Enti locali, a totale carico o con
il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle  Province
o   dei   Comuni,  nonche'  agli  alloggi  acquistati,  realizzati  o
recuperati da  enti  pubblici  non  economici  e  utilizzati  per  le
finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
  2. Le norme della presente legge si applicano altresi':
   a)  agli  alloggi  realizzati  o  acquistati  dai Comuni con fondi
previsti dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 5
aprile 1985, n. 118, 23 dicembre 1986, n. 899 e della legge regionale
28 agosto 1986, n. 45;
   b) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori  dal  momento  in
cui  siano  cessate  le  cause dell'uso contingente per le quali sono
stati realizzati o destinati, e  sempreche'  abbiano  caratteristiche
tipologiche   assimilabili   a   quelle  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica.
  3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
   a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
   b)   realizzati   o   recuperati   con   programmi   di   edilizia
agevolata-convenzionata;
   c)  di  servizio,  e  cioe' quelli per i quali la legge prevede la
semplice concessione amministrativa  mediante  disciplinare  e  senza
contratto di locazione;
   d)  di  proprieta'  degli enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della Regione;
   e)  destinati  a  case albergo, comunita', o comunque ad attivita'
assistenziali;
   f) di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge  i  Comuni  possono  procedere alla esclusione degli alloggi di
loro proprieta', purche' non realizzati a totale carico dello  Stato,
rientranti  nelle  categorie  di  cui  ai  commi 1 e 2, ma che per le
modalita' di acquisizione, per la  destinazione  funzionale,  per  la
caratteristica  dell'utenza insediata o da insediare, con particolare
riguardo  alle  esigenze  di  specifiche  categorie  sociali,  o  per
particolari   caratteri   di   pregio  storico-artistico,  non  siano
utilizzati o utilizzabili ai sensi della presente legge.
  5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge  gli  enti  gestori devono trasmettere alla Giunta regionale il
censimento degli alloggi di cui ai commi 1, 2 e 4.
  6. Gli enti  gestori  provvedono  a  trasmettere  annualmente  alla
Giunta regionale gli eventuali aggiornamenti del censimento di cui al
comma 5.