(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
                         del 10 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Liguria  al fine di consentire la circolazione dei
pedoni,  dei  veicoli  e  degli  animali  assume   iniziative   sulla
viabilita'  minore  di  particolare interesse attraverso procedure di
coordinamento e intervento finanziario e  progetti  speciali  per  la
salvaguardia  e il riuso di manufatti viari di interesse ambientale o
a difesa del territorio o di valore storico-culturale.