(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 10 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Liguria al fine di consentire la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali assume iniziative sulla viabilita' minore di particolare interesse attraverso procedure di coordinamento e intervento finanziario e progetti speciali per la salvaguardia e il riuso di manufatti viari di interesse ambientale o a difesa del territorio o di valore storico-culturale.