(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 24 del 4 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La presente legge, coerentemente con la risoluzione del Consiglio d'Europa del 31 ottobre 1994 in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile nonche' le forme e le modalita' del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali. 2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti o Aziende pubbliche nonche' delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione civile. 3. La Regione assume la protezione civile dei cittadini quale finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi allo scopo di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.