(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 24
                         del 4 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.   La  presente  legge,  coerentemente  con  la  risoluzione  del
Consiglio d'Europa del 31 ottobre 1994 in attuazione della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, disciplina le funzioni regionali in materia di
protezione  civile  nonche' le forme e le modalita' del coordinamento
unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.
  2. Nell'esercizio di tali funzioni la  Regione  promuove  forme  di
collaborazione  con  le  altre  Regioni  e  con  gli Enti locali e la
partecipazione  degli  Enti  o  Aziende   pubbliche   nonche'   delle
organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione civile.
  3.  La  Regione  assume  la  protezione  civile dei cittadini quale
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi  allo
scopo  di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti
e  l'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  derivanti  da  calamita'
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.