(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 13 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis - Sclassificazione di terreni civici. 1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi; b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766; c) non siano stati utilizzati in difformita' alla programmazione urbanistica comunale. 2. La sclassificazione, su richiesta motivata del comune territorialmente interessato, e' dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1. 3. La richiesta di sclassificazione e' deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'amministrazione separata frazionale, ove esistente. 4. Entro quindici giorni la delibera e' depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune; dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione l'affisione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola. 5. Chiunque puo' formulare, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera. 6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sclassificazione. 7. Il decreto assessoriale di cui al comma 2 e' pubblicato con le formalita' previste dall'articolo 19 della presente legge".