(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12
                         del 13 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  l'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12,
e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis - Sclassificazione  di  terreni
civici.
  1.  Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale
civico i terreni soggetti a uso  civico  i  terreni  soggetti  a  uso
civico a condizione che:
   a)  abbiano  irreversibilmente  perso la conformazione fisica o la
destinazione  funzionale  di  terreni  agrari,  ovvero   boschivi   o
pascolativi;
   b)  siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge
8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni  mediante  atti  posti  in
essere  senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno
1927, n. 1766;
   c) non siano stati utilizzati in difformita'  alla  programmazione
urbanistica comunale.
  2.   La   sclassificazione,   su   richiesta  motivata  del  comune
territorialmente   interessato,    e'    dichiarata    con    decreto
dell'Assessore  regionale  dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento
della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1.
  3. La richiesta di sclassificazione  e'  deliberata  dal  Consiglio
comunale  a  maggioranza  di  due  terzi dei suoi componenti. Qualora
trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la  deliberazione  deve
contenere   il   parere  obbligatorio  dell'amministrazione  separata
frazionale, ove esistente.
  4. Entro quindici giorni la delibera e' depositata  a  disposizione
del  pubblico  per  trenta  giorni  presso  la segreteria del comune;
dell'avvenuto deposito e' data  notizia  mediante  avviso  pubblicato
all'albo  del Comune e mediante l'affissione l'affisione di manifesti
e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola.
  5.  Chiunque  puo'  formulare,  entro  trenta  giorni  a  decorrere
dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.
  6.  Il  Consiglio  comunale  accoglie  o  respinge  le osservazioni
presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse,  delibera  a
maggioranza  dei  due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva
della richiesta di sclassificazione.
  7.  Il  decreto assessoriale di cui al comma 2 e' pubblicato con le
formalita' previste dall'articolo 19 della presente legge".