(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Fondo integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura
 
  1.  La  Regione  siciliana,  al  fine  di  consentire  uno sviluppo
dell'economia isolana libero  da  condizionamenti  malavitosi  e  per
contribuire   a   combattere   e  prevenire  il  fenomeno  dell'usura
agevolando l'accesso al credito agli imprenditori e ai  soggetti  che
esercitano  una libera arte e professione sottoposti ai vincoli degli
usurai, costituisce presso la  Presidenza  della  Regione  un  "Fondo
integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura".
  2.  Il  Presidente della Regione provvede, mediante il Fondo di cui
al comma 1, ad integrare le anticipazioni concesse a titolo di  mutuo
dal  Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative  antiracket,  ai  sensi  e  per  le   finalita'   previste
dall'articolo  14,  comma  3,  della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino
alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile.
  3.  L'integrazione  di  cui  al  comma  2  e'  concessa  a   titolo
d'anticipazione   regionale   della   quota   a   saldo   che  verra'
successivamente  erogata  dallo  Stato  ed  e'   corrisposta   previa
presentazione  da  parte  del  soggetto interessato della delibera di
concessione dell'anticipazione del  mutuo  adottata  dal  Commissario
straordinario del Governo.
  4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo.
  5.   Il   Presidente   della   Regione   procede  alla  revoca  dei
provvedimenti di concessione delle anticipazioni ed al recupero delle
somme gia' erogate nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della
citata legge n. 108 del 1996.