(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fondo integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura 1. La Regione siciliana, al fine di consentire uno sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti malavitosi e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito agli imprenditori e ai soggetti che esercitano una libera arte e professione sottoposti ai vincoli degli usurai, costituisce presso la Presidenza della Regione un "Fondo integrativo di solidarieta' per le vittime dell'usura". 2. Il Presidente della Regione provvede, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad integrare le anticipazioni concesse a titolo di mutuo dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, ai sensi e per le finalita' previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile. 3. L'integrazione di cui al comma 2 e' concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo che verra' successivamente erogata dallo Stato ed e' corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal Commissario straordinario del Governo. 4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo. 5. Il Presidente della Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione delle anticipazioni ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996.