(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e soggetti beneficiari 1. Al fine di consentire una idonea riconversione delle strutture produttive in crisi e favorire l'adeguamento delle produzioni alle esigenze del mercato, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste concede aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, di concorso nel pagamento di interessi sui mutui o in ammortamento differito, ovvero in una combinazione di queste forme, per sostenere l'impianto, l'ampliamento e il miglioramento qualitativo di allevamenti di struzzi, nonche' la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e/o la lavorazione dei relativi prodotti. 2. Beneficiari delle agevolazioni sono: a) i titolari di aziende agricole che: 1) esercitino l'attivita' agricola a titolo principale o comunque ricavino da tale attivita' parte del loro reddito secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991; 2) presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda; 3) si impegnino a tenere la contabilita' semplificata di cui al citato articolo 5 del Regolamento CEE 2328/1991; 4) presentino una sufficiente capacita' professionale. Nel caso di aziende associate almeno i due terzi dei soci devopo possedere i predetti requisiti; b) i titolari di aziende agricole, singole o associate, che, pur non presentando i requisiti di cui alla lettera a), intendano avviare l'attivita' di allevamento degli struzzi, della loro macellazione e/o della lavorazione dei relativi prodotti. In tal caso l'importo degli aiuti si riduce cosi' come disposto al successivo articolo 2. 3. Il regime di aiuti puo' riguardare le garanzie per i prestiti contratti ed i relativi interessi, qualora sia necessario supplire alla loro insufficienza.