(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11 1. Il comma 5-bis dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, cosi' come aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, si interpreta nel senso che l'intero piano finanziario di ammortamento dei mutui gia' stipulati e/o in corso di ammortamento, nonche' di quei finanziamenti per cui risultano scadute e impagate rate di preammortamento e/o ammortamento, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale. 2. In conseguenza di quanto previsto dal primo comma la somma mutuata dovra' essere restituita mediante pagamento di una rata di preammortamento con scadenza a trentasei mesi dalla data del decreto di approvazione del collaudo finale e di ventiquattro rate semestrali con decorrenza dal quarantaduesimo mese successivo alla data suddetta. 3. Gli interessi di utilizzo, che maturano dalle singole erogazioni delle somme mutuate alla data del decreto di approvazione del collaudo, saranno restituiti negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per la restituzione della somma mutuata.