(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Criteri di aggiudicazione 1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e' sostituito dal seguente: "2. I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione appaltante.". 2. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 le parole: "dall'organo amministrativo" sono sostituite con le parole: "dall'organo esecutivo". 3. E' ripristinato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, abrogato con il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4. 4. Nell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e' inserito il seguente comma: "4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo".