(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Criteri di aggiudicazione
 
  1.  Il  comma  2  dell'articolo  14 della legge regionale 8 gennaio
1996, n. 4 e' sostituito dal seguente:
  "2. I criteri  di  aggiudicazione  sono  regolati  dalla  normativa
statale  vigente  alla  data della deliberazione del bando di gara da
parte dell'Amministrazione appaltante.".
  2. Nel comma 3 dell'articolo 14 della  legge  regionale  8  gennaio
1996,  n.  4  le parole: "dall'organo amministrativo" sono sostituite
con le parole: "dall'organo esecutivo".
  3. E' ripristinato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 10, abrogato con  il  comma  5  dell'articolo  14
della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
  4.  Nell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e'
inserito il seguente comma:
  "4-bis. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dei  commi
precedenti,  gli  appalti  a  contratto  aperto,  di cui all'articolo
38-bis della legge regionale 29  aprile  1985,  n.  21  e  successive
modificazioni, sono considerati come contratti a corpo".