(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 142; Visto il comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994 come introdotto dall'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 con cui si prevede che con le stesse modalita' di cui ai commi da 1 a 4 della legge regionale 5/1994, articolo 142, possano essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi; Visto il comma 6 ter dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994, come introdotto dal citato articolo 59, con cui si prevede che le agevolazioni di cui al suddetto comma 6-bis possono essere concesse nei limiti degli aiuti "de minimis" come fissate dalle normative comunitarie; Considerato che i prestiti attivabili, per le esigenze di credito a breve termine di cui sopra, sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione; Ritenuto di disciplinare piu' dettagliatamente la concessione delle agevolazioni in argomento, mediante l'adozione di un apposito regolamento; Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive, che si e' espresso favorevolmente in data 16 febbraio 1996; Vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 761 del 23 febbraio 1996; Decreta: E' approvato il "Regolamento di attuazione del comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a diciotto mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.", nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 13 marzo 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti Trieste, addi' 10 aprile 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 103 Regolamento di attuazione del comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a diciotto mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. Art. 1. Imprese finanziabili 1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31-bis e 31-ter della predetta legge 6/1970. 2. Le imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale, dovessero perdere la qualifica di artigiane per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, potranno mantenere in essere i finanziamenti di cui al presente regolamento e sino alla scadenza dei finanziamenti stessi.