(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 142;
  Visto il comma 6-bis dell'articolo 142 della legge regionale 5/1994
come introdotto dall'articolo 59 della  legge  regionale  6  febbraio
1996,  n.  9 con cui si prevede che con le stesse modalita' di cui ai
commi da 1 a 4 della legge regionale 5/1994,  articolo  142,  possano
essere  attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito
a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi;
  Visto il comma  6  ter  dell'articolo  142  della  legge  regionale
5/1994,  come  introdotto  dal citato articolo 59, con cui si prevede
che le agevolazioni di cui al suddetto  comma  6-bis  possono  essere
concesse  nei  limiti  degli  aiuti  "de  minimis" come fissate dalle
normative comunitarie;
  Considerato che i prestiti attivabili, per le esigenze di credito a
breve termine di cui sopra, sono erogati dalle  istituzioni  bancarie
convenzionate  con  il  Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.
che  possono  assumere  a  proprio  carico  i  rischi   di   ciascuna
operazione;
  Ritenuto di disciplinare piu' dettagliatamente la concessione delle
agevolazioni   in  argomento,  mediante  l'adozione  di  un  apposito
regolamento;
  Sentito il parere del  Comitato  dipartimentale  per  le  attivita'
economico-produttive,  che  si  e' espresso favorevolmente in data 16
febbraio 1996;
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale,  n.  761  del  23
febbraio 1996;
 
                              Decreta:
 
  E'   approvato  il  "Regolamento  di  attuazione  del  comma  6-bis
dell'articolo 142  della  legge  regionale  28  aprile  1994,  n.  5,
concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a diciotto
mesi   alle   imprese   artigiane   tramite   il   Mediocredito   del
Friuli-Venezia Giulia S.p.A.", nel testo allegato al presente decreto
del quale forma parte integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, 13 marzo 1996
                               CECOTTI
  Registrato alla Corte dei conti Trieste, addi' 10 aprile 1996
  Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 103
 
  Regolamento  di  attuazione del comma 6-bis dell'articolo 142 della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente  l'attivazione  dei
finanziamenti  agevolati  fino a diciotto mesi alle imprese artigiane
tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.
 
                               Art. 1.
                        Imprese finanziabili
 
  1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al  comma
6-bis  dell'articolo  142 della legge regionale 28 aprile 1994, n.  5
le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 24
febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  le
cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritti
nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31-bis
e 31-ter della predetta legge 6/1970.
  2.  Le  imprese  artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale,
dovessero perdere la qualifica  di  artigiane  per  aver  superato  i
limiti  del personale dipendente previsti dall'articolo 2 della legge
regionale 10 aprile 1972, n.  17,  potranno  mantenere  in  essere  i
finanziamenti di cui al presente regolamento e sino alla scadenza dei
finanziamenti stessi.