(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha aprrovato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Controllo sulle attivita' socio-assistenziali 1. Fino all'approvazione della legge regionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, il colleggio dei revisori delle aziende sanitarie esercita il controllo anche sulle attivita' svolte delle aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socio-assistenziali secondo le modalita' stabilite dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 22 febbraio 1996, n. 14 "Norme sull'utilizzazione del patrimonio, sulla contabilita' e sui contratti delle aziende sanitarie".