(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22
                         del 17 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha aprrovato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Controllo sulle attivita' socio-assistenziali
 
  1. Fino all'approvazione della legge regionale di cui all'art.  27,
comma 1, lett. c) della legge regionale 29 giugno  1994,  n.  49,  il
colleggio  dei revisori delle aziende sanitarie esercita il controllo
anche sulle attivita' svolte  delle  aziende  stesse  in  materia  di
assistenza  sociale  e  di  servizi  socio-assistenziali  secondo  le
modalita' stabilite dagli articoli 42 e 43 della legge  regionale  22
febbraio 1996, n.  14 "Norme sull'utilizzazione del patrimonio, sulla
contabilita' e sui contratti delle aziende sanitarie".