(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                                n. 20
                         del 30 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
               Delimitazione delle piste di sci alpino
 
  1.  Le  piste  di  sci  alpino  preparate, segnalate, controllate e
aperte all'uso pubblico sono  delimitate  lateralmente  con  apposita
palinatura.
  2.  La  palinatura  deve essere realizzata e posata in modo tale da
consentire:
   a) di seguire il tracciato della  pista  anche  in  condizioni  di
scarsa   visibilita',   riconoscendone  altresi'  i  bordi  destro  e
sinistro;
   b) di riconoscere nei punti di accesso la  pista  e  il  grado  di
difficolta'.
  3. La palinatura puo' essere omessa:
   a)  nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali,
quali pendii o scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate;
   b) nei tratti in cui  reti  di  protezione  o  altri  elementi  di
sicurezza, purche' ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato
della pista;
   c) nei tratti di confluenza di piu' piste;
   d) in brevi tratti di raccordo delle piste.
  4.    Le    piste    tracciate   su   ghiacciai   sono   delimitate
longitudinalmente su entrambi i bordi  con  la  prevista  palinatura,
nonche' con una corda munita di bandierine e fissata alle paline
  5.  Sulle  piste  di sci alpino la palinatura deve essere integrata
con  dischi  posti  a  intervalli  di  circa  200  metri  recanti  la
denominazione o numerazione della pista.
  6.   La   palinatura  di  delimitazione  delle  piste  deve  essere
realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli di  colore
blu,  rosso  o nero, in funzione della classificazione assegnata alle
singole piste stesse; al fine di consentire l'individuazione dei lati
destro e sinistro delle piste, la parte terminale  delle  palme  deve
essere  di  colore  arancione  per  un'altezza  rispettivamente di 80
centimetri e di 30 centimetri.