(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 30 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Delimitazione delle piste di sci alpino 1. Le piste di sci alpino preparate, segnalate, controllate e aperte all'uso pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura. 2. La palinatura deve essere realizzata e posata in modo tale da consentire: a) di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilita', riconoscendone altresi' i bordi destro e sinistro; b) di riconoscere nei punti di accesso la pista e il grado di difficolta'. 3. La palinatura puo' essere omessa: a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali, quali pendii o scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate; b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purche' ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista; c) nei tratti di confluenza di piu' piste; d) in brevi tratti di raccordo delle piste. 4. Le piste tracciate su ghiacciai sono delimitate longitudinalmente su entrambi i bordi con la prevista palinatura, nonche' con una corda munita di bandierine e fissata alle paline 5. Sulle piste di sci alpino la palinatura deve essere integrata con dischi posti a intervalli di circa 200 metri recanti la denominazione o numerazione della pista. 6. La palinatura di delimitazione delle piste deve essere realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione assegnata alle singole piste stesse; al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle palme deve essere di colore arancione per un'altezza rispettivamente di 80 centimetri e di 30 centimetri.