(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21/1991
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1991,
n. 21, e' sostituito dal seguente:
  "3. Per l'espletamento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3
sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme  deliberazione  della  Giunta  stessa,  assunta  su proposta
dell'Assessore regionale alla formazione professionale, d'intesa  con
l'Assessore   regionale   al   lavoro   e   all'artigianato,  quattro
commissioni a livello provinciale, ciascuna composta da:
   a) un  funzionario  della  Direzione  regionale  della  formazione
professionale,   con  qualifica  non  inferiore  a  consigliere,  con
funzioni di presidente;
   b)  un  funzionario  della   Direzione   regionale   del   lavoro,
cooperazione   ed   artigianato,   con   qualifica  non  inferiore  a
consigliere;
   c)  un  esperto   designato   dagli   organi   provinciali   delle
organizza'zioni di categoria a struttura regionale;
   d) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o
suo delegato;
   e)  due  docenti  delle  materie  fondamentali impartite nei corsi
previsti dal comma 1.".