(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio, la Regione Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, motivato dall'approvazione di piani, progetti e provvedimenti regionali ovvero dovuto a calamita' naturali ovvero reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e ambientale. 2. Per tali fini, e in generale per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle scelte della pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta Regionale, concede ai Comuni, anche associati tra di loro, contributi in conto capitale per la redazione: a) delle varianti generali o specifiche al Piano Regolatore Generale rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio regionale; b) delle varianti al Piano Regolatore Generale rese necessarie da urgenti motivazioni conseguenti a calamita' naturali.