(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19
                         dell'8 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. Allo scopo di tutelare  e  valorizzare  le  risorse  ambientali,
paesistiche,  culturali  e  produttive  del  territorio,  la  Regione
Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento  obbligatorio  della
strumentazione  urbanistica  dei  Comuni  con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, motivato dall'approvazione di piani, progetti  e
provvedimenti  regionali  ovvero  dovuto  a calamita' naturali ovvero
reso  necessario  da  condizioni  di  elevato  rischio  geologico   e
ambientale.
  2.  Per  tali  fini, e in generale per favorire l'adeguamento degli
strumenti urbanistici alle scelte della pianificazione regionale,  la
Regione,  sulla  base  di  programmi  annuali  approvati dalla Giunta
Regionale, concede ai Comuni, anche associati tra di loro, contributi
in conto capitale per la redazione:
   a) delle  varianti  generali  o  specifiche  al  Piano  Regolatore
Generale   rese  obbligatorie  da  specifiche  previsioni  di  piani,
progetti e provvedimenti  approvati  dalla  Giunta  o  dal  Consiglio
regionale;
   b)  delle varianti al Piano Regolatore Generale rese necessarie da
urgenti motivazioni conseguenti a calamita' naturali.