(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 45
                         del 10 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
           Modifica dell'articolo 18 della legge regionale
                       30 dicembre 1993, n. 63
 
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  licenza  per  l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e
l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di
cui  all'articolo  3,  comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni
comunali, mediante bando di pubblico  concorso  per  soli  titoli,  a
coloro  che,  iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso
dei requisiti di legge, abbiano la  proprieta'  o  la  disponibilita'
giuridica  del  natante,  ai sensi del codice della navigazione e che
possono gestire in forma  singola  o  associata.  Nel  caso  previsto
dall'articolo  17, comma 1, lettera d) e limitatamente al servizio di
cui all'articolo 5, comma 4, il requisito dell'iscrizione al ruolo si
ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una  persona
inserita   nella   struttura   dell'impresa   in  qualita'  di  socio
amministratore nella societa' di persone e di amministratore per ogni
altro tipo di societa' o di dipendente a livello direzionale cui  sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa".