(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 45 del 10 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e' sostituito dal seguente: "1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprieta' o la disponibilita' giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) e limitatamente al servizio di cui all'articolo 5, comma 4, il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualita' di socio amministratore nella societa' di persone e di amministratore per ogni altro tipo di societa' o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa".