(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 49 del 17 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   Le   disposizioni   della    presente    legge    disciplinano
l'organizzazione  delle  strutture amministrative nonche' il rapporto
di lavoro e  le  funzioni  del  personale  dirigente  del  ruolo  del
Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. 5/1991.
  2.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio regionale nell'ambito
delle  competenze  allo  stesso  attribuite  dall'articolo  11  dello
Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica
la  rispondenza  dei  risultati  della  gestione  amministrativa alle
direttive generali impartite.
  3.  Ai  dirigenti  compete  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed
amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di orgaflizznone delle risorse umane e strumentali e di controllo.