(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 49 del 17 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonche' il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. 5/1991. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di orgaflizznone delle risorse umane e strumentali e di controllo.