(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 20 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 1. L'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Finanziamenti 1. Le finalita' di cui all' art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti: a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali; b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per attivita' di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attivita' di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile. 2. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dall' ''Enoteca regionale Emilia-Romagna''. I programmi individuano le finalita', gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attivita'. 3. La liquidazione dei contributi e' effettuata in due soluzioni: a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi concessi; b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l' ''Enoteca regionale Emilia-Romagna'' presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attivita' svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute. 4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi per l'attivita' da svolgersi nell'esercizio successivo.".