(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 56  del 20 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 2
            della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46
 
  1. L'art. 2 della legge regionale  27  dicembre  1993,  n.  46,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
                            Finanziamenti
 
  1.  Le  finalita'  di  cui  all'  art.  1 possono essere perseguite
attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
   a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente  dei
vini regionali;
   b)  contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per
attivita'   di   promozione   e   informazione,   di    comunicazione
istituzionale,  di educazione alimentare, di orientamento del consumo
del vino e dei prodotti vitivinicoli.  I  contributi  per  interventi
pubblicitari  e  per  l'attivita'  di  comunicazione  commerciale non
possono  superare  il  cinquanta  per  cento  della  relativa   spesa
ammissibile.
  2.  La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla
base di  programmi  preventivamente  deliberati  e  presentati  dall'
''Enoteca  regionale  Emilia-Romagna''.  I  programmi  individuano le
finalita', gli  obiettivi  specifici  e  le  spese  previste  per  lo
svolgimento delle attivita'.
  3. La liquidazione dei contributi e' effettuata in due soluzioni:
   a)  la  prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della
concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi
concessi;
   b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla  attuazione
dei  programmi  per  i  quali sono stati concessi i contributi. A tal
fine l' ''Enoteca regionale Emilia-Romagna'' presenta  una  relazione
illustrativa  che  consenta  il  confronto  fra le attivita' svolte e
quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.
  4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del
comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi  per
l'attivita' da svolgersi nell'esercizio successivo.".