(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 56  del 20 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  territorio  del  comune di Albinea e' considerato localita'
matildica ai fini e per gli effetti di cui alla  legge  regionale  15
dicembre 1989, n. 44.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 16 maggio 1996
                               BERSANI