(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 20 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il territorio del comune di Albinea e' considerato localita' matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 16 maggio 1996 BERSANI