(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9
                         del 30 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Diaria a titolo di rimborso spese
 
  1.  La  diaria  a  titolo di rimborso spese, di cui all'articolo 1,
lettera b), della legge regionale 2 maggio 1995 n.  19,  a  decorrere
dall'inizio  della sesta legislatura e' commisurata al sessantacinque
per cento della indennita' mensile lorda percepita dai  membri  della
Camera  dei  deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261.