(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Diaria a titolo di rimborso spese 1. La diaria a titolo di rimborso spese, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1995 n. 19, a decorrere dall'inizio della sesta legislatura e' commisurata al sessantacinque per cento della indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.