(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13
                         del 10 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1994,  n.  52,  e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 1.
                      Consolidamento passivita'
 
  1.  Al  fine di sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione
nel settore agricolo, possono essere concessi alle cooperative e loro
consorzi mutui straordinari ad ammortamento  quindicennale  assistiti
dal  concorso  regionale  negli  interessi,  per il consolidamento di
passivita'  onerose  derivanti   da   investimenti   aziendali   gia'
realizzati.
  2. I mutui di cui al comma 1 possono essere concessi anche a favore
delle  aziende  agricole  singole per la trasformazione di passivita'
onerose derivanti da investimenti aziendali gia' realizzati, al  fine
di favorirne lo sviluppo".