(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 9 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1995, n. 53 cosi' come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1995, n. 56, e' sostituito dal seguente: "2. A tale scopo le richieste di rimborso debbono pervenire al servizio regionale trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale concerente i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi.".