(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32
                         del 9 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1995,
n. 53 cosi' come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3  della  legge
regionale 24 agosto 1995, n. 56, e' sostituito dal seguente:
  "2.  A  tale  scopo  le  richieste di rimborso debbono pervenire al
servizio regionale trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale  della  Regione  della  deliberazione  della
Giunta   regionale  concerente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi.".