(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32
                         del 9 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale
9 dicembre 1987, n. 38 e' sostituita dalla seguente:
  "e)  da  due  rappresentanti  delle  associazioni per la tutela del
diabetico di cui uno  designato  dalle  associazioni  di  tutela  del
bambino diabetico".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 29 aprile 1996
                             D'AMBROSIO