(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32
                         del 9 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'ultimo  comma dell'articolo 2 della legge reginale 5 dicembre
1983, n. 39 e' sostituito dai seguenti commi:
  "A far tempo dall'esercizio 1996,  al  fine  di  razionalizzare  il
sistema  regionale  del trasporto locale, una quota massima del 2 per
cento dello stanziamento di cui al  secondo  comma,  lettera  a),  e'
riservata  all'incentivazione di aggregazione di aziende, pubbliche e
private,  nonche'  a  quelle  aziende  che  raggiungono  intese   per
l'utilizzazione dei biglietti e degli abbonamenti anche su servizi di
trasporto  gestiti  da  altre  imprese  che  operano  sulle  medesime
relazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  regionale
21 luglio 1992, n. 31.
  La  Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina entro il 31 ottobre di ogni anno i criteri e  le  modalita'
dell'intervento di incentivazione.".