(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 9 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge reginale 5 dicembre 1983, n. 39 e' sostituito dai seguenti commi: "A far tempo dall'esercizio 1996, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale, una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a), e' riservata all'incentivazione di aggregazione di aziende, pubbliche e private, nonche' a quelle aziende che raggiungono intese per l'utilizzazione dei biglietti e degli abbonamenti anche su servizi di trasporto gestiti da altre imprese che operano sulle medesime relazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina entro il 31 ottobre di ogni anno i criteri e le modalita' dell'intervento di incentivazione.".