(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32
                         del 9 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  legge,  in aderenza alla risoluzione del Parlamento europeo
del 13 marzo 1987 riguardante "Misure comunitarie  nel  quadro  della
politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come
mezzo  di trasporto", detta norme per l'adeguamento del sistema della
viabilita' di interesse regionale.
  2. La legge ha lo scopo  di  favorire  la  realizzazione  di  piste
ciclabili e di infrastrutture a servizio dei ciclisti per incentivare
l'uso  della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi
motorizzati, per agevolare il traffico ciclistico, per sviluppare  il
cicloturismo e favorire la pratica sportiva del ciclismo su strada.
  3.  Per  conseguire  le  finalita'  di  cui  al comma 1, la Regione
dispone contributi a favore degli Enti  locali,  nonche'  degli  Enti
gestori dei parchi naturali regionali.
  4.  La  Regione  dispone  altresi'  contributi  per  i  Comuni  che
intendono realizzare percorsi pedonali  per  permettere  agli  alunni
della  scuola  dell'obbligo  di  raggiungere  in  tutta sicurezza gli
edifici scolastici.