(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 9 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La legge, in aderenza alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1987 riguardante "Misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto", detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilita' di interesse regionale. 2. La legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di piste ciclabili e di infrastrutture a servizio dei ciclisti per incentivare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per agevolare il traffico ciclistico, per sviluppare il cicloturismo e favorire la pratica sportiva del ciclismo su strada. 3. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1, la Regione dispone contributi a favore degli Enti locali, nonche' degli Enti gestori dei parchi naturali regionali. 4. La Regione dispone altresi' contributi per i Comuni che intendono realizzare percorsi pedonali per permettere agli alunni della scuola dell'obbligo di raggiungere in tutta sicurezza gli edifici scolastici.