(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 dell'11 maggio 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali 1. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996 n. 127). 2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127). 3. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127). 4. Il personale che ha conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e che, essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della predetta legge, del diploma di laurea prescritto dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, avrebbe avuto titolo a conseguire il passaggio alla qualifica di. dirigente previo superamento dell'esame colloquio, viene equiparato, ai soli fini giuridici, al personale che ha conseguito il passaggio in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale suddetta, per quanto concerne il possesso del diploma di laurea, quale condizione necessaria per l'accesso alla carriera direttiva. 5. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' pubblicati in data successiva". 6. Ai fini della determinazione e del riscontro del possesso del requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, debbono intendersi quali provvedimenti formali di cui alla stessa norma tutti quei provvedimenti, ordini e disposizioni che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al personale della refezione scolastica o che ne abbiano consentito l'immissione in servizio o che abbiano regolamentato l'espletamento delle attivita' lavorative nell'ambito del servizio, come istituito ed erogato dall'ente Comune. 7. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127). 8. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).