(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23
                        dell'11 maggio 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Disposizioni concernenti il personale regionale
                         e degli enti locali
 
  1.  (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato  illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996 n. 127).
  2. (Comma omesso  in  quanto  dichiarato  illegittimo  dalla  Corte
costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
  3.  (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato  illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
  4. Il personale che ha conseguito il passaggio  alla  qualifica  di
dirigente  previo  superamento  di  esami,  ai sensi dell'articolo 1,
lettera b), della legge regionale  9  maggio  1986,  n.  21,  e  che,
essendo  in  possesso,  alla data di entrata in vigore della predetta
legge, del diploma di laurea prescritto dall'articolo 1, lettera  a),
della  legge  regionale  9 maggio 1986, n. 21, avrebbe avuto titolo a
conseguire  il  passaggio  alla  qualifica   di.   dirigente   previo
superamento  dell'esame  colloquio,  viene  equiparato,  ai soli fini
giuridici,  al  personale  che  ha   conseguito   il   passaggio   in
applicazione  dell'articolo  1,  lettera  a),  della  legge regionale
suddetta, per quanto concerne il  possesso  del  diploma  di  laurea,
quale condizione necessaria per l'accesso alla carriera direttiva.
  5.  Il  terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 21, e' sostituito dal seguente:
  "Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  anche  al
personale  assunto  in  esito  ai  concorsi pubblici i cui decreti di
indizione siano stati adottati alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, ancorche' pubblicati in data successiva".
  6.  Ai  fini  della determinazione e del riscontro del possesso del
requisito temporale di cui  all'articolo  3,  comma  1,  della  legge
regionale   15   maggio   1991,   n.  22,  debbono  intendersi  quali
provvedimenti  formali  di  cui  alla   stessa   norma   tutti   quei
provvedimenti,   ordini  e  disposizioni  che  abbiano  portato  alla
corresponsione  delle  retribuzioni  al  personale  della   refezione
scolastica o che ne abbiano consentito l'immissione in servizio o che
abbiano   regolamentato  l'espletamento  delle  attivita'  lavorative
nell'ambito del servizio, come istituito ed erogato dall'ente Comune.
  7. (Comma omesso  in  quanto  dichiarato  illegittimo  dalla  Corte
costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).
  8.  (Comma  omesso  in  quanto  dichiarato  illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).