(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23
                        dell'11 maggio 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Interventi straordinari per la ripresa produttiva
                  e occupazionale della ditta STAT
 
  1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a concedere in favore
della  STAT,  societa' di autolinee con sede in S. Teresa di Riva, in
relazione agli attentati incendiari di natura  mafiosa  dalla  stessa
subiti,  un  contributo  straordinario  in conto capitale di lire 950
milioni  con  immediato  accredito,  al  fine  di   stabilizzare   le
condizioni   finanziarie   e   patrimoniali  dell'azienda  gravemente
pregiudicate dagli attentati e di consentire  il  regolare  prosieguo
della  sua attivita', la graduale ricostituzione del parco autobus ed
il ripristino dei livelli occupazionali.
  2. L'erogazione del contributo di cui al comma  1  e'  condizionata
alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, di
apposita istanza corredata della seguente documentazione:
   a) attestazione d'impegno  che  il  predetto  contributo  concesso
sara'  integralmente  restituito, con gli interessi eventuali a norma
dell'articolo 2033 del codice civile,  nell'ipotesi  in  cui  risulti
positivamente   accertato,   con   sentenza   definitiva  passata  in
giudicato, che gli attentati subiti dalla STAT,  e  per  i  quali  e'
stato  concesso  il  richiamato  contributo,  sono derivati da atti e
persone in nessun caso collegati, coordinati  o  comunque  riferibili
alla criminalita' mafiosa;
   b)   piano  semestrale  di  rientro  occupazionale  del  personale
dipendente  licenziato  successivamente  agli  attentati   incendiari
verificatisi  negli anni 1991 e 1992, comprensivo di dichiarazione di
impegno che il piano sara' attuato dall'azienda a decorrere dal primo
giorno del mese successivo  alla  data  di  accreditamento,  pena  la
restituzione  del contributo medesimo nei termini di cui alla lettera
a);
   c) rendiconto del contributo  percepito  ai  sensi  dell'art.  146
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, corredato di documenti
giustificativi e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
attestante l'avvenuta presentazione;
   d)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' dal quale
risulti l'ineistenza  di  altri  contributi  erogati  da  altri  enti
pubblici  per  i  danni  specifici  e  conseguenziali  causati  dagli
attentati subiti dalla ditta medesima;
   e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  dalla  quale
risultino   eventuali   altre   istanze  e/o  istruttorie  in  corso,
finalizzate all'ottenimento di altri contributi e/o finanziamenti per
i danni specifici e conseguenziali  causati  dagli  attentati  subiti
dalla  ditta  medesima, all'infuori di quelle previste dalla presente
legge.
  3. Il Presidente della Regione e' altresi' autorizzato a  concedere
in favore della STAT un contributo straordinario in conto capitale di
lire  400  milioni  per  lo acquisto di n. 2 autobus di tipo corto da
utilizzare per un periodo di anni cinque  per  il  servizio  pubblico
locale  di trasporto di persone su strada di cui la ditta medesima e'
concessionaria,  al  fine  di  favorire  una  ripresa  dell'attivita'
produttiva della stessa e di migli rare il servizio  pubblico  fruito
dagli utenti.
  4.  Il  contributo  di  cui  al  comma  3 sara' erogato ad acquisto
avvenuto e non dovra' risultare superiore al 75 per cento della spesa
sostenuta, oltre I.V.A. non detraibile.
  5. L'erogazione del contributo di cui al comma 3,  e'  condizionata
alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, di
apposita istanza, corredata oltre che della  medesima  documentazione
di  cui  al  comma 2, degli atti di rendiconto richiesti alle aziende
private che esercitano servizi pubblici di trasporto per l'accesso al
fondo investimenti di cui allo articolo 16 della legge  regionale  14
giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.