(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 dell'11 maggio 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi straordinari per la ripresa produttiva e occupazionale della ditta STAT 1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a concedere in favore della STAT, societa' di autolinee con sede in S. Teresa di Riva, in relazione agli attentati incendiari di natura mafiosa dalla stessa subiti, un contributo straordinario in conto capitale di lire 950 milioni con immediato accredito, al fine di stabilizzare le condizioni finanziarie e patrimoniali dell'azienda gravemente pregiudicate dagli attentati e di consentire il regolare prosieguo della sua attivita', la graduale ricostituzione del parco autobus ed il ripristino dei livelli occupazionali. 2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' condizionata alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza corredata della seguente documentazione: a) attestazione d'impegno che il predetto contributo concesso sara' integralmente restituito, con gli interessi eventuali a norma dell'articolo 2033 del codice civile, nell'ipotesi in cui risulti positivamente accertato, con sentenza definitiva passata in giudicato, che gli attentati subiti dalla STAT, e per i quali e' stato concesso il richiamato contributo, sono derivati da atti e persone in nessun caso collegati, coordinati o comunque riferibili alla criminalita' mafiosa; b) piano semestrale di rientro occupazionale del personale dipendente licenziato successivamente agli attentati incendiari verificatisi negli anni 1991 e 1992, comprensivo di dichiarazione di impegno che il piano sara' attuato dall'azienda a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accreditamento, pena la restituzione del contributo medesimo nei termini di cui alla lettera a); c) rendiconto del contributo percepito ai sensi dell'art. 146 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, corredato di documenti giustificativi e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'avvenuta presentazione; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dal quale risulti l'ineistenza di altri contributi erogati da altri enti pubblici per i danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima; e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risultino eventuali altre istanze e/o istruttorie in corso, finalizzate all'ottenimento di altri contributi e/o finanziamenti per i danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima, all'infuori di quelle previste dalla presente legge. 3. Il Presidente della Regione e' altresi' autorizzato a concedere in favore della STAT un contributo straordinario in conto capitale di lire 400 milioni per lo acquisto di n. 2 autobus di tipo corto da utilizzare per un periodo di anni cinque per il servizio pubblico locale di trasporto di persone su strada di cui la ditta medesima e' concessionaria, al fine di favorire una ripresa dell'attivita' produttiva della stessa e di migli rare il servizio pubblico fruito dagli utenti. 4. Il contributo di cui al comma 3 sara' erogato ad acquisto avvenuto e non dovra' risultare superiore al 75 per cento della spesa sostenuta, oltre I.V.A. non detraibile. 5. L'erogazione del contributo di cui al comma 3, e' condizionata alla presentazione, da parte della ditta beneficiaria, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza, corredata oltre che della medesima documentazione di cui al comma 2, degli atti di rendiconto richiesti alle aziende private che esercitano servizi pubblici di trasporto per l'accesso al fondo investimenti di cui allo articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.