(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26
                         del 21 maggio 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Aiuto regionale alle imprese per sovraccosto
                trasporto merci. Abrogazione di norme
 
  1.  Allo  scopo di compensare i costi supplementari sostenuti dalle
imprese operanti in Sicilia, dovuti  alla  loro  distante  ubicazione
rispetto   ai   principali  mercati  nazionali  ed  europei,  nonche'
contribuire al superamento delle condizioni strutturali di svantaggio
economico della Regione, e' istituito un  sistema  di  aiuti  per  il
trasporto  fuori  dall'Isola delle merci prodotte e/o trasformate nel
territorio regionale nella misura e le condizioni indicate  ai  commi
successivi.
  2.  Per  le  finalita'  indicate al comma 1 alle imprese, singole o
associate, di tutti i settori produttivi, che si avvalgono  di  mezzi
di  trasporto  ferroviari,  su  gomma,  navali  ed aerei o di sistemi
misti,  e'  corrisposto  per  il  biennio  1997-1998  un   contributo
commisurato  al  sovraccosto  di  trasporto  effettivamente sostenuto
sulla base dei chilometri percorsi e  del  peso  trasportato,  dovuto
allo spostamento delle merci all'interno delle frontere nazionali.
  3.  Sono  considerati  sistemi di trasporto misto ai fini di cui al
comma 2 anche quelli che prevedono  percorsi  di  traghettamento  del
mezzo di autotrasporto.
  4. La quantificazione del sovraccosto di cui al comma 2 riferito ai
chilometri  percorsi e al peso trasportato e' determinata annualmente
con decreto del Presidente della Regione, avuto riguardo al  modo  di
trasporto  piu'  economico  e  alla  via piu' diretta tra il luogo di
produzione o di trasformazione e gli sbocchi commerciali.  In  nessun
caso potra' essere ammesso un aiuto compensativo superiore ai costi.
  5.  Sulla  base  dei  dati  di  cui  al comma 4 il Presidente della
Regione invia un rapporto annuale  all'Assemblea  regionale  ed  alla
Commissione dell'Unione europea.
  6.   Il   Presidente   della  Regione  con  proprio  decreto  emana
disposizioni  attuative  per  la  presentazione  delle   domande   di
concessione  dei  contributi  agli assessorati regionali competenti i
quali provvedono alla  relativa  istruttoria  e  alla  determinazione
della spesa ammissibile.
  7.  Per  le  finalita' del presente articolo e' istituito presso la
Presidenza della Regione un apposito  fondo  con  cui  il  Presidente
della  Regione  provvede  a ripartire le clisponibilita' in relazione
all'importo  complessivo  della  spesa  ritenuta  ammissibile   dagli
assessorati  regionali competenti ed ai fini dell'emanazione da parte
degli stessi dei relativi decreti di concessione del contributo.
  8. Gli articoli 27 e 90 della legge regionle 1 settembre  1993,  n.
25, sono abrogati.