(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 21 maggio 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Aiuto regionale alle imprese per sovraccosto trasporto merci. Abrogazione di norme 1. Allo scopo di compensare i costi supplementari sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia, dovuti alla loro distante ubicazione rispetto ai principali mercati nazionali ed europei, nonche' contribuire al superamento delle condizioni strutturali di svantaggio economico della Regione, e' istituito un sistema di aiuti per il trasporto fuori dall'Isola delle merci prodotte e/o trasformate nel territorio regionale nella misura e le condizioni indicate ai commi successivi. 2. Per le finalita' indicate al comma 1 alle imprese, singole o associate, di tutti i settori produttivi, che si avvalgono di mezzi di trasporto ferroviari, su gomma, navali ed aerei o di sistemi misti, e' corrisposto per il biennio 1997-1998 un contributo commisurato al sovraccosto di trasporto effettivamente sostenuto sulla base dei chilometri percorsi e del peso trasportato, dovuto allo spostamento delle merci all'interno delle frontere nazionali. 3. Sono considerati sistemi di trasporto misto ai fini di cui al comma 2 anche quelli che prevedono percorsi di traghettamento del mezzo di autotrasporto. 4. La quantificazione del sovraccosto di cui al comma 2 riferito ai chilometri percorsi e al peso trasportato e' determinata annualmente con decreto del Presidente della Regione, avuto riguardo al modo di trasporto piu' economico e alla via piu' diretta tra il luogo di produzione o di trasformazione e gli sbocchi commerciali. In nessun caso potra' essere ammesso un aiuto compensativo superiore ai costi. 5. Sulla base dei dati di cui al comma 4 il Presidente della Regione invia un rapporto annuale all'Assemblea regionale ed alla Commissione dell'Unione europea. 6. Il Presidente della Regione con proprio decreto emana disposizioni attuative per la presentazione delle domande di concessione dei contributi agli assessorati regionali competenti i quali provvedono alla relativa istruttoria e alla determinazione della spesa ammissibile. 7. Per le finalita' del presente articolo e' istituito presso la Presidenza della Regione un apposito fondo con cui il Presidente della Regione provvede a ripartire le clisponibilita' in relazione all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile dagli assessorati regionali competenti ed ai fini dell'emanazione da parte degli stessi dei relativi decreti di concessione del contributo. 8. Gli articoli 27 e 90 della legge regionle 1 settembre 1993, n. 25, sono abrogati.