(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26
                         del 21 maggio 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Oneri concessori
 
  1.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  ed  il  contributo sui costi di
costruzione, per le opere per le quali e' stata presentata istanza di
condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della  legge  23  dicembre
1994,  n.  724  e  successive  modifiche ed integrazioni, sono quelli
vigenti alla data del 31 marzo 1995  nel  comune  ove  sorge  l'opera
abusiva, ridotti del 50 per cento.
  2.  Fermo  restando il pagamento degli interessi di cui al comma 10
dell'articolo 39 della legge 23 dicembie  1994,  n.  724,  gli  oneri
concessori di cui al comma 1 possono essere rateizzati per un periodo
massimo di cinque anni previa stipula di garanzia fidejussoria.