(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 21 maggio 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oneri concessori 1. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali e' stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli vigenti alla data del 31 marzo 1995 nel comune ove sorge l'opera abusiva, ridotti del 50 per cento. 2. Fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma 10 dell'articolo 39 della legge 23 dicembie 1994, n. 724, gli oneri concessori di cui al comma 1 possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni previa stipula di garanzia fidejussoria.