(Pubbl. nell'ediz. straord. Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 52 del 22 maggio 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge li febbraio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l'attivita' venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di ragionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di piu' stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalita' di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore. 2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresi' lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali. 3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali piu' favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee della fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica. 4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.