(Pubbl. nell'ediz. straord. Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 52 del 22 maggio 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme
stabilite dalla legge li febbraio 1992, n. 157 di  recepimento  delle
direttive  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2 aprile 1979, 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE  della  Commissione
del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa
esecutiva  con  legge  24  novembre 1978, n. 812 della Convenzione di
Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5  agosto  1981,
n.  503, disciplina l'attivita' venatoria e tutela la fauna selvatica
secondo  metodi  di   ragionale   programmazione   delle   forme   di
utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine
della  ricostituzione di piu' stabili equilibri negli ecosistemi; per
le finalita' di cui al presente comma, promuove  ed  attua  studi  ed
indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune
iniziative   atte   allo   sviluppo  delle  conoscenze  ecologiche  e
biologiche del settore.
  2.  La  Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono
alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove  altresi'  lo
sviluppo    di   specifiche   iniziative   anche   aventi   carattere
faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il  graduale  sviluppo
della  economia  agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione,
tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico
negli habitat naturali.
  3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione
del patrimonio faunistico regionale,  la  Giunta  regionale  promuove
studi  e  ricerche,  anche  sperimentali,  sulla biologia della fauna
selvatica e  sui  rapporti  tra  le  specie  naturali  esistenti  sul
territorio,  sul  miglioramento  delle  tecniche  di allevamento e di
ambientamento delle specie autoctone, sulle  tecniche  di  produzione
agroforestale  che  realizzino  condizioni ambientali piu' favorevoli
alla vita delle  stesse  specie,  sulle  tecniche  di  ripristino  di
condizioni  idonee  della fauna selvatica attraverso il recupero e la
sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.
  4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e  la
diffusione  di  principi di razionale e corretta tutela e gestione di
esse, la Giunta regionale promuove  la  collaborazione  attiva  delle
scuole,  delle  organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale.