(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 31 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Inserimento dell'art. 17-bis
 
  1. Dopo l'art. 17 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10, e' inserito
 l'articolo seguente:
                            "Art. 17-bis
                          Norma transitoria
 
  1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2  si  applica  a  far
tempo  dal  1  gennaio  1998,  salvo  che per l'accesso ai contributi
previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge.".