(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 31 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 17-bis 1. Dopo l'art. 17 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10, e' inserito l'articolo seguente: "Art. 17-bis Norma transitoria 1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2 si applica a far tempo dal 1 gennaio 1998, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge.".