(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 59 del 13 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 A seguito di rinvio, ha riapprovato
             con la maggioranza assoluta dei componenti
 
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
           Non ha promosso la questione di  leggittimita'
                  davanti alla Corte Costituzionale
              ne' quella di merito davanti alle Camere
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo 18, comma 3, della legge regionale 24 gennaio 1996, n. 2
e' sostituito dal seguente:
  "E'  abrogato  l'articolo  3  della  legge  regionale  n. 26 del 12
novembre 1994. Alla  nomina  dei  Direttori  Generali  delle  aziende
sanitarie  ed  ospedaliere provvede con proprio decreto il Presidente
della Giunta regionale, previa delibera della  Giunta  regionale,  in
conformita'   ai   criteri   che   saranno   fissati  con  sucoessivo
provvedimento amministrativo del Consiglio regionale".