(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 13 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE A seguito di rinvio, ha riapprovato con la maggioranza assoluta dei componenti IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Non ha promosso la questione di leggittimita' davanti alla Corte Costituzionale ne' quella di merito davanti alle Camere IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'articolo 18, comma 3, della legge regionale 24 gennaio 1996, n. 2 e' sostituito dal seguente: "E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 12 novembre 1994. Alla nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, in conformita' ai criteri che saranno fissati con sucoessivo provvedimento amministrativo del Consiglio regionale".