(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 13 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attivita' e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricula specifici relativi a qualificata esperienza e professionalita'. 2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale. 3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il Presidente della Giunta potra' avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a due, mentre il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non superiore a cinque esperti esterni. 4. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili per non piu' di tre volte continuativi. 5. Gli esperti svolgono attivita' professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialita' e riservatezza. 6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che: a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali; c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o societa' regionali o a partecipazione regionale. 7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale che indichera', separatamente, i limiti annuali di spesa per gli incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 8 giugno 1996 NISTICO'