(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 59 del 13 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Il  Presidente  della Giunta regionale, la Giunta regionale, il
Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza  possono
avvalersi,  per  le  attivita'  e  le funzioni di propria competenza,
della collaborazione a titolo consultiva  di  speciali  comitati,  da
essi  costituiti,  e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente
da  esperti  di  particolare  qualificazione   scelti   tra   docenti
universitari,  professionisti,  dirigenti  pubblici  e privati, sulla
base  di  appositi  curricula  specifici   relativi   a   qualificata
esperienza e professionalita'.
  2.  Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del
Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio  regionale  in
collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale
e del Consiglio regionale.
  3.  In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta,
il Presidente del  Consiglio  regionale  e  l'Ufficio  di  Presidenza
possono  avvalersi  della  consulenza  di  esperti  esterni altamente
qualificati, mediante contratto di  diritto  privato.  Il  Presidente
della  Giunta  potra'  avvalersi  di  un numero non superiore ad otto
esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non  superiore
a  due,  mentre  il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di
Presidenza potranno avvalersi di un numero  non  superiore  a  cinque
esperti esterni.
  4.  Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i
dodici  mesi  e  sono  rinnovabili  per  non  piu'   di   tre   volte
continuativi.
  5.  Gli esperti svolgono attivita' professionale in forma autonoma,
senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti  al  rispetto  dei
principi di imparzialita' e riservatezza.
  6.  Gli  incarichi  di  cui al presente articolo non possono essere
conferiti a soggetti che:
   a) siano in conflitto di interessi, anche  professionali,  con  la
Regione;
   b)  siano  parenti  o  affini  entro il terzo grado di Consiglieri
regionali;
   c) siano componenti dei Comitati  Regionali  di  Controllo,  della
Commissione  di  Controllo  sull'Amministrazione regionale, di organi
statutari di Enti, Aziende o societa' regionali  o  a  partecipazione
regionale.
  7.  Le  spese  relative alle prestazioni esterne di cui al presente
articolo sono iscritte in apposito capitolo  del  bilancio  regionale
che  indichera',  separatamente,  i  limiti  annuali di spesa per gli
incarichi di cui  al  comma  1  e  per  quelli  di  cui  al  comma  3
distintamente  conferiti  dal  Presidente  e  dalla Giunta, mentre le
spese relative alle prestazioni esterne per gli  incarichi  conferiti
dal  Presidente  del  Consiglio  e dall'Ufficio di Presidenza saranno
imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del  Consiglio
regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
   Catanzaro, 8 giugno 1996
                              NISTICO'