(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto del presidente della giunta regionale 27 gennaio 1983,n. 38/Pres. registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1983, registro 5, foglio 39, con cui e' stato emanato il regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 56, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, disciplinante le caratteristiche, la quantita' e il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del personale con profilo professionle di guardia del Corpo forestale regionale e maresciallo del Corpo forestale regionale; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 15 febbraio 1988, n. 59/Pres. registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1988, registro 6, foglio 38, con cui si e' emanato il regolamento disciplinante l'uso e le caratteristiche del vestiario assegnato al personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo forestale regionale; Vista la nota della direzione regionale delle foreste e dei parchi n. 5612/FP/1.7 del giorno 6 giugno 1994, con la quale si e' proposta l'adozione di un nuovo testo regolamentare disciplinante le dotazioni e l'uso del vestirario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale; Vista altresi' la nota della stessa direzione regionale delle foreste e dei parchi n.5870/FP/1.7 del giorno 14 giugno 1994, con la quale si segnalava la necessita' di procedere - in esito a quanto previsto nel suddetto nuovo testo regolamentare in merito alle dotazioni dei dipendenti con la qualifica di consigliere, funzionario e dirigente - alle relative modifiche al regolamento del vestiario del personale regionale, escluso quello del Corpo forestale regionale; Provveduto in data 17 gennaio 1996 al necessario confronto con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale n. 53/1981; Acquisito il parere del consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 18 gennaio 1996; Visto il parere tecnico formultato sul regolamento previsto dall'artico 56 della citata legge regionale n. 53/1981 dal responsabile per la sicurezza, nominato con decreto del presidente della giunta regionale n. 358/Pres. del giorno 18 ottobre 1995 come rettificato dal decreto del presidente della giunta regionale n. 389/Pres. del giorno 13 novembre 1995 ed il cui incarico e' stato prorogato con decreto del presidente della giunta regionale n. 444/Pres. del giorno 29 dicembre 1995; Acquisito il parere del comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 9 febbraio 1996; Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del nuovo testo del regolamento disciplinante le caratteristiche, la quantita' ed il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale e di maresciallo del Corpo forestale regionale, provvedendo altresi' alle conseguenti modifiche al regolamento del vestiario e dell'equipaggiamento del rimanente personale regionale; Visto l'articolo 56 della citata legge regionale n. 53/1981; Visto l'articolo 42 dello statuto d'automomia; Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 23 febbraio 1996, n. 713; Decreta: 1. E' approvato il "regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale", allegato sub A) al presente decreto, di cui costituisce pare integrante. Detto regolamento sostituisce integralmente quello approvato con decreto del presidente della giunta regionale 27 gennaio 1983, n. 38/Pres. 2. Sono approvate le modifiche al "regolamento sull'uso e le carat teristiche del vestiario del personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo forestale regionale" approvato con decreto del presidente della giunta regionale 15 febbraio 1988, n. 59/Pres., riportate nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare gli allegati testi regolamentari come regolamenti della regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. Trieste, addi' 3 maggio 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 14 maggio 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 235 ------ Allegato A Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'aRticolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli a guardie del Corpo forestale regionale. Art. 1. 1. Il presente regolamento e' applicato nei confronti dei marescialli e delle guardie del Corpo forestale regionale salvo per quanto disposto dall'articolo 13.