(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 26 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, e' sostitutio dal seguente: "1. Coloro che intendono iscriversi ad uno o piu' A.T.C. devono farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia competente, indicandoli in ordine di preferenza. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. Le Provincie accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) hanno priorita' nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.; b) le ulteriori disponibilita' sono assegnate secondo le seguenti priorita': b1 - residenza anagrafica in Umbria, con preferenza ai residenti nei comuni attraversati o costeggiati dai confini dell'A.T.C.; b2 - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni; b3 - nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C. o proprieta' o conduzione di fondi compresi nell'A.T.C.; b4 - residenza in A.T.C. limitrofi; b5 - svolgimento di attivita' lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.; b6 - data di presentazione della domanda di iscrizione; per ciascuna categoria di priorita', in caso di parita' di requisiti, prevale l'anzianita' e in successiva istanza il sorteggio. 2. Le province accolgono le domande di iscrizione con le priorita' previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito, agli interessati e al comitato di gestione dell'A.T.C. entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sara' effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 11. 3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, puo' fare ricorso alla Provincia competente, per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. La Provincia deve dare risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto. 4. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C. distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come seconda scelta, sono trasmessi ai rispettivi comitati di gestione entro il 10 luglio di ogni anno. 5. Negli anni successivi alla prima iscrizione, per i cacciatori residenti in Umbria, la richiesta di ammissione agli A.T.C. si intende confermata se l'interessato versa la quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno, salvo domanda di variazione da presentare con le modalita' previste al comma 1".