(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29
                         del 26 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  13  del  regolamento  regionale  3  aprile  1995, n. 19, e'
sostitutio dal seguente:
  "1. Coloro che intendono iscriversi ad uno  o  piu'  A.T.C.  devono
farne  richiesta  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno alla Provincia
competente, indicandoli  in  ordine  di  preferenza.  Il  termine  di
presentazione  della  domanda  non  si  applica  per  chi consegue la
licenza di caccia successivamente a tale data. Le Provincie accolgono
le domande di iscrizione, nei limiti consentiti,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri:
   a) hanno priorita' nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui
territorio  e'  compreso,  in  tutto  o  in  parte,  nell'A.T.C.  con
preferenza  per  i  titolari  di  appostamento  fisso   situato   nel
territorio dell'A.T.C.;
   b)  le ulteriori disponibilita' sono assegnate secondo le seguenti
priorita':
    b1 - residenza anagrafica in Umbria, con preferenza ai  residenti
nei comuni attraversati o costeggiati dai confini dell'A.T.C.;
    b2 - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli
anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per
un maggior numero di anni;
    b3  -  nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C. o proprieta' o
conduzione di fondi compresi nell'A.T.C.;
    b4 - residenza in A.T.C. limitrofi;
    b5  -  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  continuativa   nel
territorio dell'A.T.C.;
    b6 - data di presentazione della domanda di iscrizione;
per ciascuna categoria di priorita', in caso di parita' di requisiti,
prevale l'anzianita' e in successiva istanza il sorteggio.
  2.  Le province accolgono le domande di iscrizione con le priorita'
previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano  l'esito,
agli  interessati  e  al comitato di gestione dell'A.T.C. entro il 15
giugno di ogni anno; ai  cacciatori  non  residenti  in  Umbria  tale
comunicazione  sara'  effettuata  entro  i  60 giorni successivi alla
stipula dell'accordo di cui all'art. 11.
  3. Il mancato accoglimento della domanda  deve  essere  motivato  e
comunicato  all'interessato  che,  entro  quindici  giorni, puo' fare
ricorso alla Provincia competente,  per  violazione  dei  criteri  di
ammissione  previsti dal presente regolamento. La Provincia deve dare
risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di
diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.
  4. Gli elenchi  definitivi  dei  cacciatori  ammessi  negli  A.T.C.
distinti  a  seconda  che  lo siano a titolo di residenza venatoria o
come  seconda  scelta,  sono  trasmessi  ai  rispettivi  comitati  di
gestione entro il 10 luglio di ogni anno.
  5.  Negli  anni  successivi alla prima iscrizione, per i cacciatori
residenti in Umbria,  la  richiesta  di  ammissione  agli  A.T.C.  si
intende  confermata  se  l'interessato  versa  la quota di ammissione
entro il 31 marzo di  ogni  anno,  salvo  domanda  di  variazione  da
presentare con le modalita' previste al comma 1".