(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 27 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il presidente della giunta regionale Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28 1. L'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprieta' 1. In caso di trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, verificatosi anteriormente alla conversione dell'autorizzazione ottenuta ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge statale, il comune delegato alla volturazione e' lo stesso comune delegato ad effettuare la conversione del titolo originario. 2. In caso di trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, verificatosi successivamente al rilascio di autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale, il comune delegato ad effettuare la volturazione dell'autorizzazione e': a) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale relativa a piu' posteggi, il comune di residenza del subentrante se sede di almeno un posteggio o, in caso contrario, uno dei comuni sede di posteggio a scelta del subentrante; b) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale relativa ad un solo posteggio, il comune sede di posteggio; c) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il comune sede di residenza del subentrante se nell'ambito della regione Emilia-Romagna, in caso contrario uno dei comuni capoluogo di provincia a scelta del subentrante.".