(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 73 del 27 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                Il presidente della giunta regionale
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n.
28
 
  1.  L'art.  7  della  legge  regionale  15  luglio  1994,  n. 28, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 7.
                     Voltura dell'autorizzazione
            per trasferimento in gestione o in proprieta'
 
  1.  In  caso  di  trasferimento  in  gestione   o   in   proprieta'
dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto
tra  vivi  o  a  causa  di  morte,  verificatosi  anteriormente  alla
conversione dell'autorizzazione ottenuta ai sensi dell'abrogata legge
19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste  dalla  legge
statale,  il  comune  delegato  alla volturazione e' lo stesso comune
delegato ad effettuare la conversione del titolo originario.
  2.  In  caso  di  trasferimento  in  gestione   o   in   proprieta'
dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto
tra vivi o a causa di morte, verificatosi successivamente al rilascio
di  autorizzazione  di  cui  ai  commi  3 e 4 dell'art. 2 della legge
statale,  il  comune   delegato   ad   effettuare   la   volturazione
dell'autorizzazione e':
   a)  nel  caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera
b) del comma 2 dell'art.  1  della  legge  statale  relativa  a  piu'
posteggi, il comune di residenza del subentrante se sede di almeno un
posteggio  o,  in  caso contrario, uno dei comuni sede di posteggio a
scelta del subentrante;
   b) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui  alla  lettera
b)  del  comma  2 dell'art. 1 della legge statale relativa ad un solo
posteggio, il comune sede di posteggio;
   c) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui  alla  lettera
c)  del  comma  2  dell'art. 1 della legge statale, il comune sede di
residenza   del   subentrante   se    nell'ambito    della    regione
Emilia-Romagna,  in  caso  contrario  uno  dei  comuni  capoluogo  di
provincia a scelta del subentrante.".