(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale dell'Umbria n. 30 del 28 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39, e' sostituito dal seguente: "I produttori di cui all'art. 2 possono aderire esclusivamente ad una associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4".