(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale
                dell'Umbria n. 30 del 28 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  comma  3  dell'art.  3 della legge regionale 28 agosto 1995, n.
39, e' sostituito dal seguente:
   "I produttori di cui all'art. 2 possono aderire esclusivamente  ad
una associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art.  4".