(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                        32 del 1 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Gli enti pubblici che ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
delegati   all'esercizio  di  funzioni  amministrative  regionali  in
materia di forestazione possono utilizzare, fino ad  un  massimo  del
5%,   i   fondi  loro  assegnati  a  tale  titolo  per  le  spese  di
funzionamento e di ufficio.
  2.  La  percentuale  spettante e la relativa quota saranno definite
dalla regione all'atto del finanziamento delle funzioni delegate.