(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 1 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Gli enti pubblici che ai sensi della normativa vigente sono delegati all'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di forestazione possono utilizzare, fino ad un massimo del 5%, i fondi loro assegnati a tale titolo per le spese di funzionamento e di ufficio. 2. La percentuale spettante e la relativa quota saranno definite dalla regione all'atto del finanziamento delle funzioni delegate.