(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 1 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 sono inseriti i seguenti commi: "3-bis. L'Ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.". 3-ter. Periodicamente l'ente delegato provvede ad informare la commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.".