(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 1 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  il  comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre
1991, n. 24 sono inseriti i seguenti commi:
   "3-bis. L'Ente delegato,  di  norma  ogni  tre  anni,  sentite  le
organizzazioni  professionali  agricole,  provvede  a  stabilire,  in
relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del  proprio
territorio  agro-forestale  ed al numero di raccoglitori autorizzati,
l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per
la realizzazione delle tartufaie controllate.".
   3-ter. Periodicamente l'ente delegato  provvede  ad  informare  la
commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo,
di  cui  al  successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle
autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.".