(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 1 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Emilia-Romagna riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della societa' civile e alle istituzioni della regione. 2. La regione Emilia-Romagna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalita' degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associative. 3. Per conseguire le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunita' conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di eta', individua quali ambiti prioritari di intervento: a) la famiglia; b) l'ambiente esterno inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali; c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi. 4. La regione attiva altresi' forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito. 5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.