(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 1 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La regione Emilia-Romagna riconosce,  garantisce  e  promuove  i
diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i
sessi,  mediante  la  loro  autonoma  partecipazione alle espressioni
della societa' civile e alle istituzioni della regione.
  2. La regione Emilia-Romagna promuove e coordina politiche volte  a
favorire il pieno sviluppo della personalita' degli adolescenti e dei
giovani  sul  piano  culturale,  sociale  ed economico, ne promuove e
valorizza le forme associative.
  3.  Per  conseguire  le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la regione
assume un ruolo  attivo  di  interlocutore  degli  enti  locali,  dei
soggetti  pubblici  e  privati,  del mondo economico, delle imprese e
delle organizzazioni sindacali, promuovendone e  coordinandone  -  in
un'ottica  di  sistema  -  gli  interventi  rivolti  ad adolescenti e
giovani. La  Regione,  per  l'integrazione  degli  interventi  ed  in
considerazione  delle  diverse  opportunita'  conseguenti al luogo di
residenza, al sesso, alla classe  di  eta',  individua  quali  ambiti
prioritari di intervento:
   a) la famiglia;
   b)  l'ambiente  esterno inteso quale insieme di reti di relazioni,
informali e formali;
   c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.
  4. La regione attiva altresi' forme  di  cooperazione  nazionale  e
transnazionale,  secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in
merito.
  5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono
a tutti  gli  adolescenti  e  ai  giovani  residenti  sul  territorio
regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.